MACELLAZIONE SUINI PER CONSUMO DOMESTICO PRIVATO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MACELLAZIONE

Data:

16 novembre 2023

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Descrizione

Avviso: Indicazioni in materia di macellazione per il consumo domestico privato di suini al di fuori del macello in applicazione dell'art. 16 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27, ai fini della prevenzione della Peste Suina Africana(PSA).

In considerazione dell'entrata in vigore della normativa in materia di identificazione e registrazione degli animali (I&R) come da D.Lgs. 134/2022 e dell'evoluzione epidemiologica della Peste Suina Africana (PSA) che attualmente non coinvolge gli allevamenti suini del Veneto, si riportano alcune indicazioni per l'imminente campagna di macellazione 2023/2024 al fine di evitare comportamenti a rischio.

Tali precauzioni servono a garantire condizioni di sicurezza correlate alla macellazione e alla successiva lavorazione delle carni e a ridurre la movimentazione di persone, veicoli, attrezzature verso allevamenti di suidi, ancorché familiari. 

 Presso gli allevamenti "non familiari" di suini, non è consentito che alla macellazione al di fuori del macello per autoconsumo sia presente personale diverso da quello che ordinariamente opera in allevamento.

  • Si raccomanda che qualora i suini da macellare al di fuori del macello siano due (numero massimo consentito), la macellazione del secondo e ultimo avvenga non oltre due settimane dalla macellazione del primo.
  • Si raccomanda che il personale che partecipa alla macellazione e lavorazione delle carni, compreso il norcino, proceda al lavaggio e disinfezione di attrezzatura, strumentazione, abiti, calzature, ecc. a conclusione dell'attività e non si rechi presso altri allevamenti di suini senza prima aver provveduto in tal senso.
  • Durante le attività di macellazione e lavorazione delle carni è necessario escludere la presenza di animali domestici che possano veicolare e diffondere il virus della PSA nell'ambiente (es. cani e gatti).
  • Si rappresenta che deve in ogni caso essere  garantito lo smaltimento corretto dei sottoprodotti della macellazione a norma del Reg. CE/1069/2009, delle linee guida nazionali applicative - recepite in Veneto con DGR n. 1530 del 28/03/2013 - nonchè dei regolamenti comunali e relative norme ambientali vigenti. La gestione dei sottoprodotti sarà oggetto di verifica da parte dell'ACL in occasione delle normali attività di controllo.
  • A meno di variazione della attuale situazione epidemiologica per la Peste Suina Africana, nel territorio regionale, in alternativa allo smaltimento tramite ditta specializzata, i sottoprodotti di origine animale (SOA) derivanti dall'atttività di macellazione familiare per autoconsumo possono essere sotterrati o infossati nella concimaia aziendale ad una profondità tale da evitare che animali domestici o selvatici possano accedere a tale materiale. 
  • Resta inteso che vista la corrente situazione e la sua dinamicità, nonchè alla luce degli esiti delle attività di rintraccio e valutati i fattori di rischio, la Regione Veneto potrà disporre ulteriori misure diagnostiche finalizzate al monitoraggio epidemiologico e al controllo della malattia. Permane infatti prioritario ridurre al minimo l'ulteriore diffusione dell'infezione nel settore domestico e il convolgimento di altri allevamenti, contrastando in modo efficace il passaggio del virus dai selvatici ai domestici attraverso una scrupolosa applicazione e rigidi controlli in materia di biosicurezza, inclusa l'attività di formazione e sensibilizzazione.

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